navigazione

Disciplina della navigazione del lago Trasimeno

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1988, n. 23.

D i s c i p l i n a d e l l a n a v i g a z i o n e s u l l a g o T r a s i m e n o . integrata con legge regionale 27 aprile 1990 n. 25 e con legge regionale 27 marzo 2000, n. 31.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. (Finalità della legge)

1. La normativa della presente legge è diretta a garantire la sicurezza della navigazione sul Lago Trasimeno, a salvaguardarne l’ambiente naturale e a riqualificare il turismo dell’intero bacino imbrifero, favorendo le attività più congeniali al mantenimento dell’equilibrio fra le peculiarità ambientali.

Art. 2. (Fascia costiera e sua protezione)

  1. Per tutto il perimetro del Lago Trasimeno viene istituita una fascia di protezione delle acque della profondità di metri 150 dalla riva e dalle isole. Per riva si intende la linea circumlacuale ove batte l’onda di piena al di sopra della quota di sfioro dell’emissario; oltre la riva insiste la zona, nella profondità di metri 5, destinata all’uso pubblico di transito.

  2. Nella suindicata fascia è consentita, salvo quanto disposto al successivo articolo 3, la navigazione solo con imbarcazioni della lunghezza massima di metri 9 dalla linea di galleggiamento, sospinte a remi o a vela, e ad una velocità massima di due nodi.

  3. Le imbarcazioni potranno raggiungere, a motore, le sponde del lago Trasimeno unicamente nei corridoi d’acqua in corrispondenza delle zone portuali o di punti di approdo autorizzati, comprese le cosiddette scese; corridoi e scese che dovranno essere debitamente segnalati.

  4. Negli specchi d’acqua ove è autorizzata la balneazione, per una distanza di metri 150 dalla riva, le imbarcazioni dovranno essere sospinte unicamente a remi o a pedali.

  5. Negli specchi d’acqua ove è autorizzata la balneazione, le tavole a vela dovranno portarsi, senza fare uso della vela, ad una distanza di metri 50 dalla riva, utilizzando unicamente gli appositi corridoi, debitamente segnalati.

Art. 3. (Divieto di navigazione)

  1. È vietato l’accesso a qualsiasi imbarcazione a motore, tranne quelle a fondo piatto dei pescatori professionisti nell’espletamento della loro attività, all’interno dello specchio d’acqua nella zona costiera di S.Savino, delimitata da una linea congiungente i seguenti punti:

    1. limite est darsena del piano regolatore di S.Feliciano;

    2. pontile di S.Arcangelo.

    I pescatori professionisti, nel navigare in detta zona, dovranno procedere ad una velocità non superiore a due nodi.

  2. Salvo il consuetudinario uso delle cosiddette scese, è vietata la navigazione con qualsiasi tipo di imbarcazione all’interno dei canneti e in una fascia ad essi esterna di metri 50. Per canneto si intende una zona continua di vegetazione palustre che dalla costa si protende verso il lago.

  3. Sono fatti salvi i diritti degli eventuali titolari dei diritti esclusivi di pesca, dei concessionari delle cosiddette bozze e dei pescatori professionisti e sportivi in possesso di licenza e nell’esercizio delle proprie attività, che dovranno accedere nei canneti solo nei punti prestabiliti e con imbarcazioni a fondo piatto sospinte a remi.

  4. È fatto comunque divieto di utilizzare l’attrezzo denominato ‘tofone’ o attrezzi similari capaci di produrre danni alla fauna ittica di taglio minuto.

Art. 4. (Deroghe)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano alle unità della navigazione pubblica e a quelle addette ai servizi di pronto soccorso o ad altri servizi pubblici; la deroga riguarda anche i mezzi di soccorso nell’espletamento di detto compito appartenenti ai singoli clubs velici o nautici affiliati al CONI, nonché, previa autorizzazione provinciale, quelli appartenenti ai gestori di darsene. I mezzi di soccorso dei clubs velici o nautici quando navighino per servizi di soccorso, sono tenuti ad esporre apposito segno di riconoscimento, costituito da una bandiera bianca con al centro una croce rossa.

Art. 5. (Ammissione alla navigazione)

  1. Sono ammesse alla navigazione sul lago Trasimeno soltanto le imbarcazioni avanti motore fisso o ausiliario della potenza massima fino a 1000 cc. di cilindrata con carburazione a quattro tempi e comunque con potenza massima non superiore ai 50 CV e con profondità di immersione della linea di galleggiamento non superiore a metri 1,80 e con profondità ridotta a metri 0,80, sempre dalla linea di galleggiamento, per le pale dell’elica o altro sistema di propulsione. Il requisito massimo di immersione si applica anche alle imbarcazioni non a motore.

    1bis. Non sono ammesse alla navigazione le imbarcazioni aventi motore fisso o ausiliario del tipo a 2 tempi:

    1. dall’1 gennaio 2002 quelle il cui certificato d’uso sia antecedente alla data del 31 dicembre 1979;

    2. dall’1 gennaio 2004 quelle il cui certificato d’uso sia antecedente alla data del 31 dicembre 1989;

    3. dall’1 gennaio 2006 quelle il cui certificato d’uso sia antecedente alla data di approvazione della presente legge.

    Le disposizioni di cui ai punti a), b) e c) del presente comma non si applicano alle motorizzazioni di proprietà dei pescatori professionisti in possesso di regolare licenza di pesca tipo A, per i quali è consentito l’uso di motori del tipo a due tempi fino a 18.4 KW.

  2. È consentito l’uso dei motori diesel, purché la potenza effettiva massima, come indicato nel libretto d’uso del motore, non sia superiore a 40.8 CV.

  3. Soppresso.

  4. Soppresso.

  5. Per tutte le imbarcazioni che si trovino a navigare sul lago Trasimeno è stabilito il limite di velocità massima di 20 nodi (37 km/h) durante il giorno (dal sorgere al tramonto del sole) e di 10 nodi (18,5 km/h) nelle ore notturne (dal tramonto al sorgere del sole).

  6. Sono esentate dall’osservanza dei precedenti commi tutte le imbarcazioni in servizio pubblico, anche non di linea, per le quali saranno, di volta in volta, in sede di autorizzazione alla navigazione, imposte opportune prescrizioni di velocità o di altro genere.

  7. Sono esentate dall’osservanza del disposto dei precedenti commi anche le imbarcazioni di cui all’art. 4.

  8. Sono altresì esentate dall’osservazione di quanto sopra disposto le imbarcazioni fatte navigare sul lago Trasimeno, a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, da fabbriche costruttrici, concessionari e rivenditori autorizzati di unità da diporto o di motori per la navigazione, da esercenti officine di riparazione. I soggetti sopra indicati dovranno provvedersi, per detta circolazione di prova e dimostrazione, in stretta relazione con l’attività svolta, di apposita autorizzazione che la Provincia di Perugia rilascia su domanda motivata e documentata, imponendo prescrizioni, anche di orario, per la salvaguardia ambientale.

Art. 5 bis (Revisioni)

  1. Le imbarcazioni di cui al precedente art. 5, sono sottoposte a revisione annuale a decorrere dalla data del rilascio del certificato d’uso del motore.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari di officine specializzate nella motorizzazione nautica rilasciano apposita certificazione su modello predisposto dalla Provincia di Perugia, dove certificano anche la conformità dell’apparato propulsore del motore al contenuto del proprio certificato d’uso.

  3. Il proprietario dell’imbarcazione è tenuto ad esporre in maniera visibile, il contrassegno rilasciato dalla Provincia di Perugia previa presentazione della certificazione di cui al precedente comma 2.

Art. 6.

(Norme di comportamento)

  1. Le imbarcazioni che precedono a motore hanno l’obbligo di dare la precedenza ai natanti a vela.

  2. Tutte le imbarcazioni hanno l’obbligo di dare la precedenza:

    1. all’unità in difficoltà;

    2. all’unità che non governa;

    3. ai mezzi adibiti al pubblico servizio di linea;

    4. all’unità impegnata in operazione di pesca;

    5. all’unità in uscita dai porti.

  3. Le unità a motore o a vela hanno l’obbligo di tenersi a metri 50 di distanza da quelle di piccolo dislocamento e dai segnali di presenza dei subaquei, di mantenere la distanza di metri 50 dalle unità adibite a pubblico servizio ed osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole di vela.

  4. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità adibite a pubblico servizio o di ostacolarne la manovra di attracco, nonché interferire nei campi di regata e ostacolare l’unità impegnata in operazioni di

    pesca professionale ed è fatto quindi obbligo di tenersi ad una distanza minima di metri 75 dalle imbarcazioni come sopra operanti.

  5. È vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore al doppio della lunghezza del cavo di traino, unità trainanti sciatori nautici.

Art. 7.

(Alaggio, attracco, ormeggio)

1. Le operazioni di alaggio, attracco ed ormeggio sono effettuate unicamente nelle darsene, nei porti e negli approdi autorizzati.Nei casi in cui queste strutture siano di uso pubblico, i gestori hanno l’obbligo di tenere un registro, sempre aggiornato e a disposizione del personale di vigilanza, indicante le unità da diporto che fanno uso di dette strutture.

Art. 8.

(Manutenzione e rifornimenti.Scarico di rifiuti)

  1. Per ridurre al minimo gli effetti dell’inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le imbarcazioni in circolazione sul lago Trasimeno e tutti gli impianti delle stazioni di servizio.

  2. Le operazioni di manutenzione e di rifornimento sono effettuate con idonei mezzi che evitino perdite o spargimento in acqua di olii, carburanti o altre materie inquinanti e devono essere effettuate presso le officine e gli impianti appositamente autorizzati allo scopo.

  3. È comunque vietato scaricare in acqua olii lubrificanti, acque di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

  4. In tutto lo specchio d’acqua del lago Trasimeno, nonché su banchine, moli o pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro. I rifiuti solidi e liquidi vanno raccolti eventualmente in appositi contenitori.

Art. 9. (Sci nautico)

  1. La Provincia individua le zone riservate all’esercizio dell’attività agonistico-sportiva e relativi allenamenti di rimorchio di persone munite di sci acquatici, acquaplani e similari. Solo all’interno di tali zone e per l’esclusiva pratica dell’attività agonistico-sportiva di cui sopra, è concessa deroga al limite di velocità individuato al precedente art. 5, quinto comma.

  2. Coloro che intendono impegnare un’imbarcazione nell’attività agonistico-sportiva, di cui al precedente comma, hanno l’obbligo di provvedersi di apposita autorizzazione, che l’Amministrazione rilascia a seguito di domanda motivata e documentata, imponendo oneri e prescrizioni, sia per l’incolumità pubblica, che per la salvaguardia dell’ambiente, nonché per la durata dell’autorizzazione. Per l’esercizio di detta attività agonistico-sportiva è consentito montare sulle imbarcazioni motori con potenza superiore a quella individuata al precedente art. 5.

  3. Al di fuori delle zone come sopra individuate è vietata, su tutto lo specchio lacuale, la pratica dello sci nautico.

  4. Con l’entrata in vigore della presente legge tutte le autorizzazioni all’esercizio dello sci nautico di tipo agonistico-sportivo decadono. In via transitoria gli interessati potranno avvalersi delle precedenti autorizzazioni, purché presentino nuova domanda di autorizzazione, ai sensi del secondo comma, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 10. (Natanti minori)

  1. Per i natanti comunemente denominati Jole, pattini, sandolini, mosconi, scooters acquatici e mezzi similari ed i natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, la navigazione è consentita entro i 500 metri dalla riva. I predetti natanti devono essere dotati di almeno un salvagente, tranne che si tratti di natanti inaffondabili con apposito mancorrente cui aggrapparsi stando in acqua.

  2. L’autorità competente per la navigazione sul lago può estendere o ridurre il limite di cui al primo comma, in relazione a particolari condizioni locali.

Art. 11. (Impiego delle tavole a vela)

1. L’uso della tavola a vela (windsurf) è autorizzato solo di giorno e con buona visibilità, da un’ora dopo l’alba fino al tramonto.

Art. 12. (Divieto di impiego delle tavole a vela)

  1. L’uso della tavola a vela è vietato:

    1. sulla rotta dei battelli in servizio di linea;

    2. all’entrata e nelle vicinanze dei porti ed approdi come segnalati dalla Provincia di Perugia;

    3. oltre la distanza di 500 metri dalla riva;

    4. nelle zone riservate alla balneazione;

    5. nei corridoi di uscita dei motoscafi per sci nautico.

  2. L’autorità competente per la navigazione sul lago, può estendere i ridurre il limite di cui al precedente punto c), in relazione a particolari condizioni locali.

Art. 13. (Rumori molesti)

1. È fatto divieto di provocare rumori molesti che possano disturbare la quiete pubblica.

Art. 14. (Ormeggi e ancoraggi)

  1. Gli ormeggi fissi verranno assegnati, previa autorizzazione, secondo il regolamento approvato dalla Provincia.

  2. Detti ormeggi sono contrassegnati con il numero riportato sulla banchina di approdo e in modo ben visibile dall’acqua e non possono essere ceduti a terzi.

  3. I posti fissi riservati sono elencati con l’indicazione del nominativo dell’avente diritto, del numero di matricola o velico dell’imbarcazione, in apposito registro presso l’ufficio competente.

  4. Si provvederà alla rimozione, a spese dell’inadempiente e comunque del proprietario, delle imbarcazioni che occupano abusivamente gli ormeggi destinati a servizio pubblico di linea e non di linea, o ai titolari di concessioni.

Art. 15. (Transito sui pontili)

1. È vietato:

  1. tuffarsi dai pontili o da altre strutture di attracco della navigazione pubblica sul lago Trasimeno;

  2. praticare la balneazione negli specchi d’acqua antistanti gli attracchi dei battelli della navigazione pubblica e nelle aree di manovra degli stessi;

  3. transitare sui pontili con veicoli di qualsiasi genere, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia;

  4. ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili;

  5. esercitare la pesca con la canna o con qualunque altro attrezzo in modo tale che ciò possa costituire intralcio o pericolo per chi transita sui pontili.

Art. 16. (Sistema sanzionatorio)

  1. Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 si applica la sanzione amministrativa da €. 103,00 a €. 516,00.

  2. Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 si applica la sanzione amministrativa da €. 51,00 a €. 258,00.

  3. Per la violazione della prescrizione prevista dall’art. 7 si applica la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 129,00.

  4. Per la violazione di ciascuno dei divieti previsti dall’art. 15 si applica la sanzione amministrativa da

    €. 10,00 a €. 103,00.

  5. La trasgressione, per tre volte, del divieto, di cui al terzo comma dell’art. 9, può comportare la revoca dell’autorizzazione.

  6. Il proprietario dell’imbarcazione di cui apparato motore risulti manomesso e quindi non corrispondente alla conformità attestata dal certificato di cui al comma 2 dell’art. 5 bis, è sottoposto alla sanzione amministrativa da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 1.032,00.

  7. La sanzione amministrativa prevista al comma 6 si applica anche ai soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 bis in caso di falsa dichiarazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale.

Art. 17.  (Ispettorato di porto)

1. La delega regionale delle funzioni amministrative, di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 39, comprende anche le funzioni di competenza regionale proprie dell’Ispettorato di porto, per quanto attiene al bacino del lago Trasimeno.

Art. 18. (Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si richiamano le norme di legge statale o regionale, vigenti in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria.

PROVINCIA DI PERUGIA IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 91 del Regolamento per la Navigazione Interna approvato con D.P.R. 28.06.1949, n. 631.

VISTA la L.R.U. n. 23/88;

VISTA la delibera di G.P. n. 600 del 15.02.1993;

VISTO l’art. 1231 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327; al fine di regolamentare lo svolgimento di manifestazioni nautiche

ORDINA

  1. che le manifestazioni nautiche di qualsiasi tipo (motonautiche, veliche, canoistiche, subacquee, ecc.), debbono essere preventivamente autorizzate dall’Ispet-torato di Porto di Passignano s/T dietro presentazione di apposita domanda da parte dei singoli soggetti interessati;

  2. che lo svolgimento delle manifestazioni senza la necessaria autorizzazione comporterà l’annullamento della manifestazione stessa e la diffida per il sodalizio organizzatore a cui verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 1231 del Codice della Navigazione;

  3. è fatto obbligo a chiunque di rispettare le disposizioni impartite e di attenersi alle procedure di rilascio dell’autorizzazione predisposte dall’Ispettorato di Porto di Passignano s/T;

  4. si incarica il Corpo di Polizia Lacuale della Provincia di Perugia nonché i corpi di Polizia autorizzati, alla vigilanza sul rispetto di quanto sopra stabilito.

    Passignano s/T, 22.02.1993

    IL PRESIDENTE

    (Prof. Marcello Panettoni)

    PROVINCIA DI PERUGIA IL PRESIDENTE

    VISTA la Legge Regionale 13 Luglio 1983, n. 25;

    VISTO l’art. 3 del Regolamento Regionale 7 agosto 1986, n. 3; In esecuzione della delibera di G.P. n. 961 del 24.2.1992.

    ORDINA

    1. È vietata l’installazione di qualsiasi attrezzo per la pesca professionale, a distanza non inferiore a mt. 200 dalla battigia, nel periodo intercorrente dal 15 Aprile al 30 Settembre di ogni anno, nelle zone di seguito riportate:

      COMUNE CAMPEGGIO INDIVIDUAZIONE NOTE APPRODO CATASTALE

      Passignano Camping Europa F. 42-Part. 118/116 per un fronte lago di circa 52 mt.

      Magione Zoppitelli Clito F. 12-Part. 86/87 rata per un fronte lago di circa 76 metri dal limite della part. 86.

      Magione Camping RIVAVERDE F. 41-Part. 464/809/744 dal muro di confine con Ditta Camping AGILLA 632/149/590/507 Bevilacqua fino alla scesa del

      Poderame (fronte lago a c.a. 270 m)

      Magione Spiaggia Com.le F. 25-Part. B dal limite zona portuale n. 3 Monte del Lago in fuori per mt. 200

      Magione Camping Polvese F. 68-Part. 1/2 rata dal limite zona portuale n. 5

      in fuori per mt 125

      C. del Lago Darsena Pescatori F. 100-Part 54/57/59 dal confine tra i Comuni di C. del Lago Coop.Panicarola e Panicale (strada delle Parti) per

      mt. 100 in territorio di Castiglion del Lago.

      C. del Lago Camping Baia d’Argento F. 99-Part. 241/77/185 dal Ristorante “La Lucciola”,

      74/73/69 fronte di mt. 125, fino alla strada Prata della Madonna.

      C. del Lago Spiaggia Com.le, Lido F. 45 da limite zona portuale n. 6 al confine Arezzo, Motonautica con la zona militare aeroporto.

      Carli, Campeggio Listro: Zona Lungolago

      C. del Lago Club Nautico F. 26-Part. 30 dalla strada di accesso al Villaggio Etruria Nauticus Rigutini per mt. 135.

      C. del Lago Rigutini F. 26-Part. 23 dalla strada di accesso al Villaggio

      Rigutini fino alla scesa “Mezzetti”.

      C. del Lago Camping La Badiaccia F. 2-Part. 90 rata dalla strada di accesso alla darsena

      per un fronte lago di mt. 170 (limite canneto).

      C. del Lago Isola Polvese F. 142-All. 3 Part. 40/41 dai lavatoi lungolago fino al conf.

      part. 41 (fronte lago mt. 180)

      C. del Lago Isola Polvese F. 142 – All. 3 da cabina ENEL punta EST fino

      all’estremo punta NORD (Part. 34)

      Tuoro s/T Borghetto portile F. 20 dalla strada di accesso al pontile

      per fronte lago m. 50 a sx e m. 50 a dx

      Tuoro s/T Isola Maggiore F. 29 – All. “A” dalla spiaggia NORD fino al canneto

      parco Guglielmi

      (zona Masso di S.Francesco)

    2. Nello stesso periodo è fatto obbligo di rimuovere i pali usati per l’ancoraggio degli attrezzi eventualmente lasciati nelle zone sopra citate.

    3. Nei casi di inadempienza si procederà ai termini di legge con l’applicazione, tra l’altro, dei dispositivi di cui all’art. 32 della L.R.U. 13 luglio 1983, n. 25.

    4. La presente Ordinanza revoca la precedente emessa in esecuzione della delibera di G.P. n. 81 del 19.01.1987 – esecutiva ai sensi di legge.

Perugia, 30.03.1992

IL PRESIDENTE

(Prof. Marcello Panettoni)

PROVINCIA DI PERUGIA IL PRESIDENTE

VISTI gli artt. 23-56-72-79-85-1168-1276 del R.D. 30 Marzo 1942, n. 327;

VISTI gli artt. 15 e 18 del D.P.R. 28 Giugno 1949, n. 631;

VISTO il D.M. 6 Giugno 1949, n. 631;

VISTO l’art. 2 punto 7 lett. b) della L.R.U. 19 Luglio 1972, n. 12;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l’art. 3 lett. f) della L.R.U. 2 Maggio 1980, n. 39;

VISTA la Legge Regionale 13 Luglio 1983, n. 25;

VISTO il Regolamento Regionale 7 Agosto 1986, n. 3; VISTA la delibera di C.P. n.125 del 22 Maggio 1984; VISTA la delibera di G.P. n. 1830 del 30 Giugno 1986;

RITENUTO necessario provvedere alla disciplina della pesca nelle zone portuali di cui al D.M. 6/6/1972; In esecuzione della delibera di G.P. n. 81 del 19/1/1987;

ORDINA

  1. È vietata l’installazione di qualsiasi apparecchio da pesca o rete con impiego di pali di alcun genere nelle zone portuali di:

    1. Passignano s/T;

    2. Torricella;

    3. Monte del Lago;

    4. S.Feliciano;

    5. Sant’Arcangelo;

    6. Castiglio del Lago;

    7. Punta Navaccia;

    8. Isola Maggiore.

      Come delimitate ai sensi del verbale di trasferimento dei porti lacuali riportati nelle planimetrie ufficiali ed opportunamente segnalate a terra alle estremità da palo dipinto a strisce bianche e rosse.

  2. Tutte le Cooperative dei pescatori e singoli pescatori professionali hanno l’obbligo di rimozione completa dei pali, sostegni e quanto altro utilizzato o abbandonato sugli specchi d’acqua citati, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’Ordinanza;

  3. È inoltre vietato lo stendimento di reti da pesca sulle rotte abituali delle navi in servizio pubblico di linea, segnalate da briccole luminose poste alle estremità delle stesse, per un’idonea fascia di rispetto necessaria per il governo delle imbarcazioni in ogni condizione metereologica, che comunque non sarà inferiore a mt. 150;

  4. Nei casi di inadempienza si procederà ai termini di legge. In particolare verranno applicati i disposti di cui all’art. 1174 del R.D. 30/8/1942, n. 327, oltreché saranno attivate le procedure di cui all’art. 72 del citato R.D. n. 327 del 1942 (Codice della Navigazione);

  5. Resta fermo quanto stabilito dall’art. 25 della L.R.U. 13/7/1983, n. 25, relativamente ai “diritti esclusivi di pesca” e loro indennizzo.

Perugia, 15 Marzo 1987

IL PRESIDENTE

(Umberto Pagliacci)

PROVINCIA DI PERUGIA IL PRESIDENTE

VISTI gli artt. 23-56-72-79-85-1168-1276 del R.D. 30 Marzo 1942, n. 327;

VISTI gli artt. 15 e 18 del D.P.R. 28 Giugno 1949, n. 631;

VISTO il D.M. 6 Giugno 1972;

VISTO l’art. 2 punto 7 lett. b) della L.R.U. 19 Luglio 1972, n. 12;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l’art. 3 lett. f) della L.R.U. 2 Maggio 1980, n. 39;

VISTA la Legge Regionale 13 Luglio 1983, n. 25;

VISTA la Legge Regionale 13 Luglio 1988, n. 23;

VISTO il Regolamento Regionale 7 Agosto 1986, n. 3; VISTA la delibera di C.P. n.125 del 22 Maggio 1984; VISTA la delibera di G.P. n. 1830 del 30 Giugno 1986; VISTA la delibera di G.P. n. 81 del 19 Gennaio 1987; VISTA la delibera di G.P. n. 1236 del 17 Aprile 1987; VISTA la delibera di G.P. n. 2123 del 29 Giugno 1987; VISTA la delibera di G.P. n. 2815 del 31 Agosto 1987; VISTA la delibera di G.P. n. 3759 del 17 Novembre 1987;

RITENUTO possibile poter autorizzare, in parte delle zone portiali del Lago Trasimeno, la pratica della pesca sportiva nel periodo 1 Ottobre 15 Aprile di ogni anno e la pesca sportiva da terra nell’intere zone portuali per tutto l’anno;

IN ESECUZIONE della delibera di Giunta Provinciale n. 253 del 30/1/1989;

ORDINA

  1. In deroga a quanto stabilito dall’Ordinanza n. 1 del R.O. emessa in esecuzione della delibera di Giunta Provinciale n. 81 del 19.1.1987, è consentita l’attività di pesca sportiva, nelle aree delle zone portuali individuate nelle planimetrie ufficiali depositate presso le Cooperative dei pescatori e nell’ufficio di Porto della Provincia, nel periodo 1 ottobre 15 aprile di ogni anno.

  2. Le predette aree nelle zone portuali, in cui è consentita la pesca nel periodo citato, saranno opportunamente segnalate, a cura dell’Amministrazione Provinciale, con l’apposizione a terra di idonea segnaletica, visibile dal Lago, così recitante.

    “ZONA PORTUALE TEMPORANEAMENTE DESTINATA ALLE ATTIVITA’ DI PESCA PROFESSIONALE E SPORTIVA”.

  3. I soggetti interessati a questo provvedimento sono tutti pescatori sportivi o no riuniti, in gruppi o in Associazioni;

  4. La pesca sportiva nelle zone portuali, esercitata da terra con la canna è autorizzata per tutto l’anno e sull’intera zona portiale ad eccezione dei tratti di sponda ove vige esplicito divieto (pontili, ecc.) o vale il divieto di cui all’art. 15 della L.R. 23/88;

  5. I conduttori di natanti di qualunque tipo, nel periodo di pesca autorizzato sono invitati a prestare la massima attenzione durante l’eventuale transito in dette aree delle zone portuali;

  6. I trasgressori verranno puniti nei termini di legge. In particolare verranno applicati i dispositivi di cui all’art. 1174 del R.D. 30.3.1942, n. 327 oltreché saranno attivate le procedure di cui all’art. 72 del citato R.D. 327/42 (Codice della Navigazione);

  7. Si incarica il Corpo di Polizia Lacuale della Provincia di Perugia, nonché i Corpi di Polizia autorizzati della vigilanza nel rispetto di quanto sopra stabilito;

  8. Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data della presente Ordinanza.

Perugia, 13 febbraio 1989

IL PRESIDENTE

(Umberto Pagliacci)

PROVINCIA DI PERUGIA IL PRESIDENTE

VISTI gli artt. 23-56-85 del R.D. 30 Marzo 1942, n. 327;

VISTO l’art. 15 del D.P.R. 28 Giugno 1949, n. 631; VISTO l’art. 13 della Legge n. 50 dell’11 Febbraio 1971; VISTO il D.M. 6 Giugno 1972;

VISTO l’art. 2 punto 7 lett. b) della L.R.U. 19 Luglio 1972 n. 12;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

VISTO l’art. ‘ lett. f) della L.R.U. 2 Maggio 1980 n. 39; VISTI gli artt. 11 e 12 delle L.R.U. 19 Luglio 1988 n. 23; In esecuzione della Delibera di G.P. n. 1805 del 29.05.1989;

ORDINA

  1. Il limite massimo della distanza dalla costa per la navigazione con l’uso della tavola a vela (Wind- Surf) di cui all’art. 12 della Legge Reg.le 23/88 viene elevato a mt. 1000 dalla costa;

  2. Fermo restando i disposti di cui all’art. 11 della L.R.U. n. 23/88 l’uso delle tavole a vela deve essere esercitato con la cintura di salvataggio o con la muta galleggiante indossata e deve osservare le altre norme comunque vigenti in materia di sicurezza;

  3. È vietata la condotta della tavola a vela ai minori di anni 14;

  4. Nelle zone riservate alla balneazione l’atterraggio e la partenza dei Wind-Surf dalla riva devono avvenire solo entro appositi corridoi di lancio, allo scopo regolarmente segnalati dal gestore della spiaggia e in ogni altro caso con l’adozione della massima cautela per evitare incidenti o molestie ai bagnanti;

  5. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 16 della L.R.U. 23/88 ovvero dell’art. 39 dell’11.2.71 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

  6. Si incarica il Corpo di Polizia Lacuale della Provincia di Perugia nonché i Corpi di Polizia autorizzati alla vigilanza sul rispetto di quanto sopra stabilito;

  7. Le presenti disposizioni entrano in vigore dalle ore 00 dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.

Perugia, 9 giugno 1989

IL PRESIDENTE

(Umberto Pagliacci)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale del 19 luglio 1988 n. 23 “Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 27 marzo 2000, n. 31 “Modifica e integrazioni della Legge regionale 19 luglio 1988, n. 23”.

VISTA l’Ordinanza Presidenziale del 3/07/1992 emessa in esecuzione della Delibera di Giunta Provinciale

n. 2689/92 che limita la navigazione delle moto d’acqua entro la distanza massima di 1 miglio dalla costa; CONSIDERATO l’esito dell’incontro tenutosi in data 12 aprile 2000 con i Comuni rivieraschi del lago Trasimeno e il locale Ente Parco dal quale è emersa l’ indicazione di tutelare i bagnanti, i turisti e i fruitori in generale degli specchi d’acqua, delle sponde e delle spiagge lacuali, dalle diverse e nocive emissioni derivanti dall’utilizzo delle moto d’acqua, nonché dai rischi derivanti dalla loro circolazione nei confronti degli stessi, in quanto per le loro intrinsiche caratteristiche di natanti minori, le moto d’acqua stesse navigano nelle fasce perimetrali più vicine alla riva;

CONSIDERATE che in tali fasce a causa delle perduranti condizioni di siccità in cui attualmente versa il lago Trasimeno che hanno determinato un consistente abbassamento del livello delle acque, la pratica della balneazione viene effettuata a distanze sempre più crescenti dalla riva andando praticamente a occupare tutta la fascia perimetrale suddetta e autorizzata all’eventuale navigazione delle moto d’acqua; TENUTO CONTO inoltre, che proprio per le perduranti condizioni di basso livello delle acque, le fasi di partenza e di arrivo delle moto d’acqua dalle spiagge lacuali, provocano un sommovimento dei fondali con relativo intorbimento delle acque costituendo quindi un elemento di forte alterazione dei parametri di balneabilità delle acque del lago Trasimeno;

RITENUTO pertanto necessario rendere omogenee, su tutto lo specchio d’acqua le esigenze sopra rappresentate tenendo anche in considerazione la necessità di garantire la sicurezza dei vari utenti del lago e più in generale di salvaguardare l’interesse turistico locale, armonizzando eventuali vari provvedimenti di regolamentazione della disciplina della navigazione da diporto sul lago di competenza comunale; VISTO il comma 2° dell’art. 10 della L.R.U. n. 23/88;

VISTA la Legge 11 febbraio 1971 n. 50 “Norme sulla navigazione da diporto” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale del Naviglio n. 261598 del 2 agosto 1994;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327;

VISTO il Regolamento per la Navigazione Interna approvato con D.P.R. 28 giugno1949 n. 631;

in esecuzione della Delibera di Giunta Provinciale n. 374 del 22 maggio 2000 esecutiva ai sensi di legge;

ORDINA

  1. è vietato sul lago Trasimeno, la navigazione, l’alaggio e il varo delle moto d’acqua e di altri mezzi similari;

  2. ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dall’ art. 1174 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni;

  3. la presente ordinanza entra in vigore alle ore 0.00 del 10 luglio 2000;

  4. si incarica il Corpo di polizia Provinciale nonché i Corpi di Polizia autorizzati alla vigilanza sul rispetto di quanto sopra stabilito.

Passignano, 1 luglio 2000

ISPETTORATO DI PORTO IL PRESIDENTE

DI PASSIGNANO S/T (Giulio Cozzari)

MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLO SCI NAUTICO SUL LAGO TRASIMENO

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 70 del 28/06/2000)

    1. Premessa

      L’attività di sci nautico sul lago Trasimeno è regolamentata ai sensi del D.M. 20 luglio 1994 n. 550 nonché ai sensi della legge regionale 17 Luglio 1988, n. 23 e successive modifiche e integrazioni.

      Viene svolta in apposite zone allo scopo individuate dalla Provincia di Perugia poste ad almeno 200 mt. dalla riva, debitamente segnalate con boe coniche bianche e rosse montanti bandierine rosse. Può essere effettuato:

      • per conto proprio;

      • da società sportive, scuole di sci nautico e altri sodalizi nautici;

      • per conto terzi con unità di navigazione da diporto noleggiati al pubblico.

    2. Sci nautico libero

      Coloro che intendono svolgere l’attività di sci nautico per conto proprio con unità da diporto montanti motorizzazioni consentite dalle normative vigenti sul lago Trasimeno, hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Perugia la quale impone oneri e prescrizioni sia per ragioni di pubblica incolumità, sia per motivi di salvaguardia ambientale.

      In particolare:

      • è consentito sciare dalle ore 9,00 alle ore 19,00 in presenza di luce, con buone condizioni meteorologiche e lago calmo;

      • durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a mt. 15 e rappresenta con corde di colore arancio;

      • i conduttori delle unità di navigazione impegnate, in possesso di patente nautica, devono essere assistiti da una persona esperta nel nuoto;

      • le unità di navigazione utilizzate devono essere munite di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di un ampio specchio retrovisore convesso, entrambi omologati;

      • le unità di navigazione utilizzate per il traino di sciatori devono essere munite di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore, nonché di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ogni sciatore trainato;

      • non è consentito il traino di più sciatori contemporaneamente;

      • gli sciatori devono indossare un giubbotto di salvataggio conforme alle vigenti disposizioni normative.

      • Per quanto non espressamente citato valgono le disposizioni complessive indicate all’art.1 del D.M. 20 luglio 1994, n. 550..

    3. Scuole di sci nautico

      1. Le società sportive le scuole di sci nautico regolarmente affiliate alla FINS e gli altri sodalizi nautici che svolgono attività promozionale, che intendono svolgere lo sci nautico per attività agonistico- sportiva hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Perugia la quale impone oneri e prescrizioni sia per ragioni di pubblica incolumità, sia per motivi di salvaguardia ambientale.

      2. Per l’esercizio delle attività agonistico-sportiva nel lago Trasimeno, valgono le seguenti disposizioni:

        • è consentito, nelle aree di cui al precedente al-l’art.1, l’utilizzo di unità da diporto montanti motorizzazioni di potenza superiore ai limiti fissati alla L.R. 27 marzo 2000, n. 31. Tale deroga vale anche per il raggiungimento della zona di sci, da effettuarsi con navigazione al minimo e secondo la rotta più breve dal punto di approdo di partenza;

        • le unità di navigazione impiegate devono essere debitamente autorizzate dalla Provincia di Perugia, previo rilascio di nullaosta tecnico ad opera della FISN e dovranno essere dotate di apposita sedileria che permetta all’osservatore di vedere lo sciatore, di sistema di traino con sgancio di sicurezza approvato dalla Federazione italiana di sci nautico e conforme ai regolamenti internazionali nonché di specchio retrovisore a norme internazionali approvato dalla FISN;

        • è consentito sciare dalle ore 9,00 alle ore 19,00 in presenza di luce, in buone condizioni meteorologiche e lago calmo;

        • il conduttore delle unità impegnate deve essere affiancato da un assistente munito di brevetto regolarmente rilasciato dalla Società di salvamento nazionale o in possesso di abilitazione FISN;

        • le unità di navigazione utilizzate per il traino di sciatori devono essere munite di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore, nonché di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ogni sciatore trainato;

        • non è consentito il traino di più di due sciatori contemporaneamente;

        • gli sciatori devono indossare un giubbotto di salvataggio conforme alle vigenti disposizioni normative FISN, inoltre a bordo deve essere disponibile un salvagente anulare omologato con cima non inferiore ai mt. 30;.

        • sulle unità di traino possono essere trasportate solo le persone partecipanti alle attività di scuola o di allenamento;

        • le unità di navigazione devono altresì riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Sci Nautico e il responsabile deve avere con se patente nautica e tesserino di Istruttore o di maestro rilasciata dalla FISN e confermato per l’anno in corso.

      3. Le unità di navigazione utilizzate devono essere munite di assicurazione che copre eventuali danni alle persone partecipanti alle attività di scuola o di allenamento.

      4. Nel caso che di messa in opera di corridoi di lancio, trampolini di salto, apparecchiature fisse per lo slalom, le scuole di sci nautico o gli altri sodalizi nautici proponenti, dovranno preventivamente acquisire la concessione da parte dell’autorità regionale competente ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5 e del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616

      5. Tali impianti devono essere segnalati con luce rossa fissa visibile anche nelle ore notturne.

      6. In caso di manifestazioni o gare promosse da circoli sportivi o direttamente dalla Federazione nazionale, verranno concordate con gli stessi e la Provincia di Perugia, eventuali deroghe ai dispositivi di cui sopra.

    4. Sci nautico per conto terzi

      1. Per l’esercizio dello sci nautico per conto terzi in acque interne e’ consentito, nelle aree di cui al precedente all’art.1, l’utilizzo di motori aventi una potenza superiore a quella individuata quale limite massimo ammesso alla navigazione in deroga alla legge regionale 17 luglio 1988 n. 23 e successive modifiche e integrazioni. Tale deroga vale anche per il raggiungimento della zona di sci, da effettuarsi con navigazione al minimo e secondo la rotta più breve dal punto di approdo di partenza;

      2. Le unità di navigazione impiegate devono essere debitamente autorizzate dalla Provincia di Perugia, previo rilascio di nullaosta tecnico ad opera della FISN e dovranno essere dotate di apposita sedileria che permetta all’osservatore di vedere lo sciatore, di sistema di traino con sgancio di sicurezza di tipo omologato nonché di specchio retrovisore a norme internazionali approvato dalla FISN;

      L’autorizzazione ha carattere soggettivo e viene rilasciata in seguito a domanda nella quale il richiedente deve riportare:

      • le proprie generalità e domicilio;

      • la località nella quale viene effettuato il servizio;

      • gli elementi di individuazione dei mezzi utilizzati e l’indicazione dei rispettivi proprietari;

      • il nominativo dei conduttori e le abilitazioni in loro possesso ivi compresa la patente nautica;

      • gli estremi della polizza assicurativa che deve coprire lo sciatore, le persone a bordo dell’unità di navigazione utilizzata e la responsabilità civile verso terzi.

      1. L’autorizzazione all’attività deve essere annotata nella licenza di navigazione dell’unità di navigazione impiegata.

      2. Il servizio di traino di sciatori nautici in conto terzi è gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell’autorizzazione che può utilizzare personale dipendente.

      3. Le tariffe minime e massime sono approvate dalla Provincia di Perugia ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sentita la Federazione italiana di sci nautico.

    5. Altre attività di traino

      Le altre attività sportive e ludiche comportanti forme di traino diverse dallo sci nautico, quali ad esempio il paracadutismo ascensionale, l’esercizio del rimorchio dei galleggianti comunemente denominati “banane boat” o similari sono vietate.

    6. Attività di volo da diporto

      Sono vietate, sullo specchio d’acqua del lago Trasimeno, le fasi di decollo e di atterraggio effettuate con deltaplani a motore, con aerei ultraleggeri e similari. Durante la fase di volo i suddetti velivoli dovranno sorvolare lo specchio d’acqua a una quota non inferiore a mt. 70.

    7. Sanzioni

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dall’ art. 16 della legge regionale del 19 luglio 1988, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, ovvero dell’art. 39 della legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

  • Legge 11 febbraio 1971 n.50 – “Testo coordinato sulla navigazione da diporto”

  • Decreto 5 ottobre 1999, n. 478 – “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”

  • D.P.R 9 ottobre 1997 n. 431 – “Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche”

  • Decreto 29.9.99, n.385 (G.U. 257/99) – “Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvalgenti sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto”.

  • Decreto 29.9.99, n.387 (G.U. 257/99) – “Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.”

  • Decreto 29.9.99, n. 388 (G.U. 257/99) – “Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalità per l’installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto”.

  • Decreto 29.9.99, n. 386 (G.U. 257/99) – “Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto”.

  • Decreto 29.9.99, n. 412 (G.U. 265/99) – “Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche e i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto”.